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I NOSTRI SERVIZI:

• consulenza per l’implementazione di Trust (analisi ed opportunità)
• ricerca di soggetti Trustee
• assistenza per la costituzione di atti istitutivi di Trust e per la redazione di “letter of wishes”

 TRUST                                              
L’istituto del Trust, tipico del diritto anglosassone, viene introdotto in Italia nel 1992 con la ratifica della convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al Trust.
Il Trust è lo strumento giuridico per effetto del  quale un soggetto, detto Disponente o Settlor, attribuisce ad un altro detto Trustee la proprieta’ di un bene (un immobile, un patrimonio mobiliare, un’azienda, una collezione d’arte) affinche’ questi lo gestisca secondo  le istruzioni impartitegli dal Disponente  e a tal fine lo trasmetta ai Beneficiari e cioè a coloro nel cui interesse si istituisce il Trust. Il Trustee ha il dovere di amministrare i beni secondo quanto stabilito dal Disponente nel negozio istitutivo del Trust a vantaggio dei Beneficiari.
A maggior cautela dei fini che il Settlor intende perseguire con l’istituzione del Trust, egli può definire i suoi desiderata in una lettera di intenti (letter of wishes)e  anche nominare uno o più Guardiani (Protector) ai quali possono essere attribuite svariate funzioni di controllo.
Un Trust può essere meglio  definito come l' obbligo (”equitable”) che una persona (denominata
Settlor o grantor o Disponente) impone su altre (i Trustees) a favore e vantaggio di altre
persone (i Beneficiari) di  cui il Settlor (o Disponente) può far parte.
Il Trust  non è quindi una società, una procura, un contratto, un testamento o una fondazione

L’effetto più importante prodotto dall’istituzione del Trust  è rappresentato dalla segregazione patrimoniale per la quale i beni posti in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del Disponente e del Trustee.
Ne deriva, quale principale conseguenza, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge i beni in Trust.
I terzi creditori non possono assolutamente aggredire i beni oggetto del Trust ed affidati al Trustee, in quanto tale patrimonio e’ soggetto ad un vincolo di destinazione e ad un vincolo di separazione.

 Art. 2645 ter
“ Gli atti risultanti da atto pubblico con cui beni immobili o beni mobili  iscritti nei pubblici registri , sono destinati per un periodo che non eccede i 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria , alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi  dell’art. 1322 c.c., possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo”   

Il Trust si può istituire secondo la normativa del Paese dove sono detenuti i capitali o di altro, visto che in questo campo vale la libertà di shopping del diritto (si adotta la normativa più conveniente).
E’ un istituto articolato che prevede una serie di passaggi per la sua costituzione e implementazione. 
Attenzione però, perchè il rapporto giuridico che nascerà potrebbe presentare profili di incompatibilità rispetto al diritto italiano, in quanto un  interesse può essere pienamente legittimo ma porsi in contrasto con interessi diversi protetti dalla legge.

Per esempio:
Nel diritto successorio esistono diritti incomprimibili: quelli spettanti ai legittimari.
Se si hanno due figli uno dei quali scialacquatore, non si può privarlo della sua quota.
L’ interesse come padre è che i beni della famiglia non vadano dispersi ma le complesse norme sulla successione indicano che il diritto del legittimario prevale: un trust, quindi, sarebbe di certo incompatibile.
Non deve essere considerato, tralaltro, uno strumento di elusione fiscale.
Nella costituzione e gestione di un trust le IMPOSTE INDIRETTE entrano in gioco in momenti diversi:
1) Quando il disponente attribuisce i beni in Trust
2) Quando il Trust produce redditi per effetto della sua attivita’
3) Quando il Trust eroga somme ai Beneficiari
Nel momento della costituzione del Trust le imposte indirette entrano in gioco solo se il Disponente e’ una societa’. In questo caso i beni trasferiti al Trust realizzerebbero una plusvalenza, ma se il Disponente e’ una persona fisica l’attribuzione di beni in Trust non produce alcuna fattispecie di realizzo prevista dal testo unico delle imposte dei redditi.
Il Trust in linea di principio si considera soggetto autonomo di imposta.

PERCHE’ RICORRERE ALLA COSTITUZIONE DI UN TRUST?
Sono a nostro parere 3 le questioni preliminari senza aver risolto le quali non ha senso far ricorso al Trust:

A) se l’obiettivo del cliente può essere soddisfatto mediante negozi sottoposti al diritto italiano;

B) se la scelta del Trust (negozio sottoposto quindi ad una legge straniera) risponde ad un interesse meritevole di tutela;

C) se  il rapporto giuridico che nasce dal Trust presenta profili di incompatibilità rispetto al diritto italiano;

Il diritto italiano offre numerosi casi di segregazione patrimoniale:
-i patrimoni destinati ad uno specifico affare ( art. 2447-bis a 2447-decies c.c.)
-il fondo patrimoniale ( art. 167-171 c.c. )
-il mandato a societa’ fiduciaria
-gli acquisti del mandatario senza rappresentanza (art. 1707 del c.c )

Fondo Patrimoniale

Le differenze tra il Fondo Patrimoniale e il Trust riguardano sia i soggetti che vi possono ricorrere (la famiglia legittima in un caso, qualsiasi coppia nell’altro), che la durata (fino allo scioglimento del matrimonio nel primo caso, secondo quanto le parti decidono nell’altro) sia i beni che possono formare oggetto (immobili, mobili registrati, titoli di credito in un caso, qualsiasi bene nell’altro)

Il mandato a Società Fiduciaria

La differenza consiste nel fatto che i beni intestati alla Società Fiduciaria si considerano normalmente appartenenti al mandante, mentre quelli in Trust appartengono al Trustee.
Tra gli istituti dell’Intestazione Fiduciaria e del Trust esistono delle differenze macroscopiche.
Nella prima difatti la proprieta’ sostanziale del bene rimane in capo al Fiduciante che continua a poterne disporne e a godere dei relativi proventi, mentre il Fiduciario assume la veste di mero intestatario nei confronti dei terzi con cui interagisce per conto del fiduciante.
Nel Trust la proprieta’ dei beni conferiti risulta a tutti gli effetti formali e sostanziali del Trustee.
Differenti ancora sono le finalità perseguite: mantenere il riserbo sull’identità nei confronti dei terzi non aventi titolo a conoscere il proprietario effettivo, nel primo caso; vincolare un patrimonio ad un determinato scopo nel secondo.
Le esigenze di scorporo della massa patrimoniale trovano nel Trust uno strumento di maggiore efficacia rispetto a quanto avviene con l’Intestazione Fiduciaria. In effetti mentre il Trust attua una separazione vera e propria, l’intestazione fiduciaria conduce ad una scissione solo apparente ed in quanto tale dotata di una efficacia relativa.
Pensiamo anche al fatto che i poteri dell’Amministrazione finanziaria si estendono su ogni tipo di fiduciaria.

Conclusione:

Le fattispecie segregative conosciute dal diritto italiano costituiscono una serie limitata, mentre i Trust costituiscono un meccanismo generale di segregazione
Pertanto alla domanda iniziale e cioè se l’obiettivo del cliente può essere raggiunto mediante negozi sottoposti al diritto italiano la risposta è tendenzialmente negativa:
QUALORA LA SEGREGAZIONE SIA L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE OCCORRE SOLITAMENTE RICORRERE ALL’ISTITUTO DEL TRUST

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